Il regolamento per l’attuazione dello schema “Made Green in Italy” e l’adesione allo schema

Con il decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è istituito il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato “Made Green in Italy” finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d’uso del logo “Made Green in Italy”. Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati.

Dopo la pubblicazione del regolamento sono stati pubblicati alcuni chiarimenti interpretativi per quanto riguarda le fasi preliminari necessarie a rendere operativo lo schema “Made Green in Italy”, ovvero l’iter relativo alla presentazione, elaborazione ed approvazione di una RCP, che rappresenta il passaggio preliminare propedeutico alla realizzazione di uno studio PEF e alla richiesta di utilizzo del logo.

 

  • Chiarimenti interpretativi

15 gennaio 2019
18 febbraio 2020
- 17 gennaio 2022
- 02 aprile 2024Allegato

  • Modulistica

Modulo A
Modulo B
Modulo C
 

L’attuazione dello schema prevede due fasi.

Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)

Come presentare richiesta per l’elaborazione delle proposta di RCP

Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy”

Come presentare la richiesta di adesione allo schema “Made Green in Italy”

Modalità di trasmissione della documentazione

 

Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)

Affinché un’azienda possa aderire allo schema “Made Green in Italy” con uno o più dei suoi prodotti, è necessario che esistano le “Regole di categoria di prodotto” (RCP), ovvero i documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto.

A proporre le RCP possono essere soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% del fatturato riferito all'anno solare precedente alla proposta di RCP.

Poiché, dunque, l’adesione allo schema è limitata ai prodotti per cui esiste una Regola di categoria di prodotto valida, possono presentarsi due scenari:

  • se per una specifica categoria di prodotto è stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP che si intende elaborare ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi;
  • in caso contrario, viene elaborata una nuova RCP, a livello nazionale.

Di seguito si riportano i collegamenti ai documenti ufficiali resi disponibili dalla Commissione Europea utili per l’elaborazione delle RCP:

Torna su...

 

Come presentare richiesta per l’elaborazione delle proposta di RCP

I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema, ovvero al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica presso la Direzione generale economia circolare, all’indirizzo mgi@pec.minambiente.it , la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I del decreto n. 56/2018.

Qualora sia stata accettata l’istanza presentata con il modulo A, i soggetti proponenti provvedono alla trasmissione della proposta di RCP, utilizzando il modulo B di cui all'allegato I del decreto n. 56/2018.

Torna su...

 

Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy”

La richiesta di adesione allo schema può essere effettuata se :

  • è disponibile e in corso di validità la RCP della categoria di prodotto in cui ricade lo specifico prodotto per cui si richiede l’adesione; 
  • il prodotto per cui si richiede l’adesione allo schema è classificabile come prodotto “Made in Italy” ai sensi della lettera v), comma 1, dell'articolo 2 del decreto n. 56/2018;
  • i documenti tecnici indicati in allegato II, punto 1 - numero 2) sono stati convalidati dopo essere stati sottoposti ad una verifica di parte terza indipendente con emissione dell’attestato.

Torna su...

 

Come presentare la richiesta di adesione allo schema “Made Green in Italy”

L’adesione allo schema per un soggetto richiedente è finalizzata al rilascio del logo “Made Green in Italy”.

A tal fine, il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante PEC all’indirizzo mgi@pec.minambiente.it , utilizzando il modulo C ,  di cui all’allegato II del decreto n. 56/2018.

Il modulo C può essere utilizzato in due casi:

  • per il primo rilascio del logo;
  • per il rinnovo della licenza d’uso del logo.

Torna su...

 

Modalità di trasmissione della documentazione

L’invio della documentazione deve essere effettuato per via telematica all’indirizzo mgi@pec.minambiente.it e affinché la modulistica inviata sia legalmente valida deve seguire almeno una delle modalità di cui all’articolo 65 (“Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”) ; ad esempio

  • la modulistica inviata deve riportare la firma digitale del dichiarante;
  • il soggetto che invia la modulistica deve essere riconosciuto attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • alla modulistica inviata deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che la presenta.

Ogni documentazione deve essere inviata all’indirizzo mgi@pec.minambiente.it

Torna su...

 

Mappa descrittiva del Regolamento

L’articolo 1 del decreto n. 56/2018 definisce il campo di applicazione dello schema per i prodotti definiti “Made in Italy” (comma 1), indicando quali finalità del regolamento quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge n. 221 del 2015, unitamente al rilascio del logo per i prodotti “Made Green in Italy”.

L’articolo 2 riporta l’elenco delle definizioni utilizzate nell’articolato e negli allegati (comma 1).

L’articolo 3 disciplina l’iter procedurale che i soggetti proponenti devono seguire per presentare la proposta di RCP, indicando la relativa tempistica, e stabilendo: le modalità di invio della richiesta per l’elaborazione di una proposta di RCP per una specifica categoria di prodotto (comma 1 e 2); il percorso di accoglimento o di richiesta di integrazione degli atti (comma 3). L’articolo stabilisce, altresì, il percorso di approvazione delle RCP, che passa attraverso la trasmissione del relativo testo al soggetto gestore una volta accolta la richiesta (comma 4 e 5) e fissa le modalità di svolgimento della consultazione pubblica (comma 6 e 7) volta alla definizione della RCP, al termine della quale i soggetti proponenti trasmettono la revisione di RCP (comma 8) al soggetto gestore dello schema che provvede, a sua volta, alla pubblicazione sul proprio sito web degli esiti della consultazione stessa, nonché delle osservazioni e delle deduzioni dei soggetti proponenti (comma 9). Specifico rimando è contemplato in relazione all’Allegato I per le peculiarità tecniche della RCP (indice RCP, categoria di prodotto, benchmark, requisiti addizionali obbligatori e facoltativi).

L’articolo 4 stabilisce i termini di validità della RCP e disciplina le modalità di aggiornamento della stessa tramite consultazione pubblica da svolgersi nei seguenti casi: prima della scadenza del termine di relativa validità (comma 1 e 2); in caso di entrata in vigore di una PEFCR per la stessa categoria di prodotto successivamente all’approvazione di un documento di RCP (comma 4); oppure, nel caso in cui si verifichino modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto della RCP (comma 5).

L’articolo 5 disciplina la richiesta di adesione allo schema per soggetti richiedenti (comma 1 e 2), vale a dire i produttori di prodotti classificabili come “Made in Italy”, rimandando all’allegato II sia gli aspetti procedurali e che le modalità di adesione allo schema (comma 3).

L’articolo 6 disciplina le modalità di verifica indipendente di parte terza della documentazione tecnica di cui all’allegato II, punto 1 – numero 2) (comma 1 e 2), di convalida della suddetta documentazione e dell’emissione di un attestato di rispondenza del prodotto ai requisiti del regolamento (comma 3), rimandando all’allegato III gli aspetti procedurali. Nell’articolo, inoltre, si specifica che dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale (comma 4).

L’articolo 7 disciplina le modalità di concessione della licenza d’uso del logo (comma 1), oltre ad indicare la validità e le modalità di rinnovo (comma 2, 3 e 4), rimandando all’allegato IV le procedure relative all’utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati (comma 6). Inoltre, si stabilisce la pubblicazione dell’elenco dei prodotti aderenti allo schema e i periodi di validità della licenza d’uso del logo (comma 5).

L’articolo 8 individua nell’adesione allo schema “Made Green in Italy” l’elemento di verifica nei confronti delle stazioni appaltanti delle prestazioni ambientali del prodotto per il rispetto delle specifiche tecniche, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto. Ciò tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e certificazione delle qualità (comma 1).

L’articolo 9 stabilisce che gli allegati costituiscano parte integrante del regolamento (comma 1) e che all’attuazione delle disposizioni del regolamento si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

L’allegato I al decreto reca la procedura per l’elaborazione e l’aggiornamento delle RCP, definendo sia l’iter procedurale da seguire che la documentazione da produrre, tra cui, la modulistica relativa alla richiesta per elaborazione della proposta di RCP (modulo A) e alla trasmissione della proposta di RCP (modulo B). Nell’ambito dello stesso allegato sono definiti gli aspetti tecnici che riguardano propriamente lo sviluppo delle RCP (categoria di prodotto, prodotto rappresentativo, requisiti addizionali obbligatori e facoltativi).

L’allegato II reca la procedura per la richiesta di adesione allo schema, valida sia per il primo rilascio del logo (ai sensi dell’art. 5, comma 3) che per il rinnovo della licenza d’uso del logo (ai sensi dell’art. 7, comma 3). L’allegato è corredato dalla specifica modulistica (modulo C).

L’allegato III stabilisce le modalità di verifica e di convalida di cui all’art. 6 del regolamento e, in particolare, indica quali sono gli obiettivi, l’oggetto della verifica documentale e i requisiti di competenza dei verificatori.

L’allegato IV fornisce indicazioni sul logo e sul suo utilizzo e contiene le regole per l’apposizione del logo sul prodotto e sul materiale aziendale e pubblicitario.
 

Torna su...

 

 


Ultimo aggiornamento 08.04.2024