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MERCI - RICICLAGGIO E GESTIONE RIFIUTI

 

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2020.

 

 

 

 

Se eseguendo la tua attività professionale produci:

  • rifiuti urbani, hai l’obbligo di conferire tali rifiuti al servizio di igiene urbana comunale, secondo il regolamento di igiene urbana del comune di residenza;
  • rifiuti speciali, hai l’obbligo di assegnare a tali rifiuti un codice EER, di conferirli ad impianti autorizzati e di affidarli per il trasporto a soggetti regolarmente iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

Se produci rifiuti sei obbligato inoltre a tenere i registri di carico e scarico e a utilizzare il Formulario d’identificazione dei rifiuti in ogni fase di trasporto.

 

Tutte le imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sono tenute all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

Pertanto, se intendi individuare un’impresa abilitata alla raccolta e al trasporto di rifiuti, devi consultare il sito dell’Albo gestori della regione territorialmente competente.

L’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è rilasciata dagli enti territorialmente competenti (Regioni o Province).

 

Le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani sono stabilite dal comune territorialmente competente.

Le tariffe per il trattamento, la raccolta e il trasporto dipendono dagli specifici tariffari degli operatori autorizzati alla gestione, che li forniscono su richiesta degli interessati.

         È vietato l’abbandono dei rifiuti e imprese ed Enti trasgressori incorrono nelle seguenti sanzioni penali e pecuniarie:

  • in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi, reclusione da tre mesi ad un anno o pagamento di un'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro;
  • in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, reclusione da sei mesi a due anni e pagamento di un’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00.

         L’attività di gestione di rifiuti non autorizzata condotta da chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è sanzionata come segue:

  • con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

         In caso di mancata tenuta del registro di carico e scarico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da € 15.500,00 fino a € 93.000,00.

Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati

  • nella comunicazione al catasto o
  • nei formulari o
  • in altre scritture contabili tenute per legge

consentono di ricostruire le informazioni previste, la sanzione amministrativa pecuniaria può variare da € 260,00 a € 2.550,00. La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione del Registro di carico e scarico.

 

  • Riferimenti Normativi

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 parte IV, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

 

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Ultimo aggiornamento 23.10.2023