Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il  Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.

Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal  Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB) della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:

  • controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
  • obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
  • obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
  • controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).

 

Inoltre, il Regolamento introduce:

  • ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
  • specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
  • riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).

 

Chiarimenti in merito all’attuazione all’articolo 11, paragrafo 4
Si rappresenta che l’articolo 11, paragrafo 4, prevede:

“Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.”

In attesa dell’adeguamento del sistema di certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.

Inoltre si specifica che, in virtù della definizione di “impresa” (articolo 2, punto 30) del Regolamento (UE) n. 517/2014:

“«impresa», la persona fisica o giuridica che:

a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II;

”l’articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10. Inoltre, si specifica che tale articolo non si applica alle imprese che svolgono esclusivamente le attività di raccolta, trasporto e consegna di F-gas e che non sono soggette a certificazione.

In assenza di ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dell’articolo 11(4) per le imprese che vendono F-gas, queste sono tenute al rispetto della disposizione nei modi ritenuti più efficaci.

Infine, si sottolinea che le imprese che continuano a svolgere le attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza possedere il pertinente certificato violano un obbligo di legge e sono soggette alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 26/2013.

Avvertenza
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare declina ogni responsabilità a riguardo dell’esattezza delle informazioni relative al Regolamento comunitario e alla normativa nazionale di attuazione dello stesso fornite agli utenti attraverso differenti siti web o altri mezzi di comunicazione.

 


Ultimo aggiornamento 10.12.2014