Le Misure di Compensazione nella Direttiva 92/43/CEE

La Misure di Compensazione si configurano come deroga alla Direttiva “Habitat” e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall’art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dell’art. 5, commi 9 e 10, del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

L’individuazione e la proposizione delle Misure di Compensazione ai sensi dell’art. 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat deve infatti essere prevista specificatamente nei casi in cui dagli esiti della Valutazione Appropriata, per un piano, programma, progetto, intervento o attività  (P/P/P/I/A), sia stata accertata l’incidenza negativa.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati e qualora si intenda realizzare comunque un piano o progetto nonostante gli esiti negativi della Valutazione di Incidenza, attraverso la predisposizione delle Misure di Compensazione, è necessario verificare se siano soddisfatte le tre uniche condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell’art. 6, della Direttiva 92/43/CEE, di seguito riportate, che prevedono l’invio per informazione (1 e 2) o per richiesta di parere (3) alla Commissione europea:

I 3 casi previsti dalla Commissione europea per l’adozione delle Misure di Compensazione ai sensi dell’art. 6, par. 4.1 e 4.2, della Direttiva 92/43/CEE


1) art. 6, par. 4.1: Non ci sono habitat e specie prioritari


Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al p/p è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l’iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L’autorità competente adotta tali misure, compila e trasmette il format al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo verifica e successivamente lo inoltra alla Commissione europea per sola informazione.


2) art. 6 par. 4.2 parte 1: Sono interessati habitat e specie prioritari


Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del p/p comporta esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, opportunamente dimostrate, è possibile affrontare l’iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L’autorità competente adotta tali misure, compila e trasmette il format al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo verifica e successivamente lo inoltra alla Commissione europea per sola informazione.


3) art. 6 par. 4.2 parte 2: Sono interessati habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni


Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l’autorità competente può avviare l’iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE, la quale non si esprime preliminarmente, ma solo a seguito di procedure certe e definite svolte dallo Stato membro.


Se le condizioni mostrate nei punti 1, 2 e 3, previste dal paragrafo 4 dell’art. 6 della direttiva Habitat, non sono verificate, non è possibile adottare le Misure di Compensazione e quindi autorizzare il Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A)


Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante la predisposizione del “Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4”.

L’ultima versione del citato Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat adottata dal Comitato Habitat il 26 aprile 2012, e disponibile all’indirizzo:

In vari casi, la proposta di adozione delle Misure di Compensazione e la compilazione stessa del Formulario presenta diverse criticità in quanto non pienamente coerente con quanto stabilito dall’art. 6 della Direttiva Habitat.

Sulla base dell’esperienza fin qui acquisita da questa Autorità di Sorveglianza per i siti Natura 2000 ed al fine di chiarire alcune delle criticità comunemente emerse è stato predisposto il volume "Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat" (pdf, 4.593 MB).

La pubblicazione si configura pertanto come strumento di supporto per tutte le Autorità ed Amministrazioni competenti per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza con lo scopo di rendere più chiara ed agevole l’eventuale adozione delle Misure di Compensazione previste dall’art. 6.4 della Direttiva Habitat, e per la predisposizione degli Studi di Incidenza da parte di Istituzioni, imprese e professionisti.

Lo strumento, oltre che ad un quadro introduttivo sulla rete Natura 2000, contiene spunti di analisi sui contenuti minimi richiesti in uno Studio di Incidenza, sui tre casi previsti dall’art. 6.4 della Direttiva 92/43/CEE per informazione o richiesta di parere alla Commissione europea, e riporta anche le modalità e gli elementi essenziali per la compilazione del “Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat”.

I contenuti di detta pubblicazione sono stati ulteriormente ripresi ed approfonditi nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019  (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019). In particolar modo, il Capitolo 4 ed il Capitolo 5 delle Linee Guida, sono specificatemene dedicati alla trattazione del Livello III della VIncA concernente la deroga ai sensi dell’art 6.4.

Rispetto ai contenuti del volume "Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat" (2014), le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)” (2019), in adeguamento ai nuovi documenti di indirizzo comunitario, presentano la procedura di Valutazione di Incidenza come percorso di analisi e valutazione progressiva articolato su tre (3) fasi, che sostituisce la precedente articolazione su quattro (4) fasi superata con introduzione della nuovo documento "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”  (2018).

Nel citato documento unionale e nelle Linee Guida nazionali, la fase di valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la “valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all’articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

Documentazione da predisporre nei casi di applicazione dell’art. 6.4 della Direttiva 92/43/CEE

La proposta delle Misure di Compensazione deve essere trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii., art. 5, commi 9 e 10), con i seguenti allegati

  • Parere del settore regionale competente per la Valutazione di Incidenza (VIncA);
  • Copia Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
  • gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI e/o dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate che attestino la conformità delle motivazioni adottate ai sensi dell’art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/97 e ss. mm. ii. e dell’art. 6 (4) della direttiva Habitat;;
  • il Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat opportunamente compilato;
  • l’approvazione ufficiale del Formulario da parte dell’Autorità preposta alla VIncA.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica -  Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM), da parte delle Regioni e/o dalle Provincie Autonome territorialmente competenti che, in attuazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i., esercitando una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VIncA, esprimono il loro accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assumono la diretta responsabilità

Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VIncA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall’Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione e/o dalle Provincia Autonome interessata.

 

 


Ultimo aggiornamento 04.05.2023