Aste ETS

Indice


1. Asta come metodo di assegnazione di default
2. La piattaforma comune d’asta e le piattaforme "opt out"
3. Il sorvegliante d’asta
4. I proventi delle aste ETS

 


1. Asta come metodo di assegnazione di default

Il Decreto Legislativo 30/2013 (pdf, 4.931 MB), come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n.111 (pdf, 1.638 MB), disciplina le metodologie di assegnazione delle quote di emissione in base alle regole armonizzate stabilite dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE (cosiddetta Direttiva “Emissions Trading”). La Direttiva “Emissions Trading” all’art. 10 comma 1 sancisce che: a decorrere dal 2013 gli Stati Membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all’asta.

Con il metodo di asta sono assegnate anche parte delle quote relative al settore aviazione. La Direttiva “Emissions Trading” all’art. 3 quinquies nella sezione aviazione sancisce anche che: a decorrere dal 1 gennaio 2013 è messo all’asta il 15 % delle quote.

In seguito all’entrata in vigore della suddetta Direttiva è stato approvato il Regolamento (UE) N. 1031/2010 “relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità” (di seguito “Regolamento Aste”).

Il Regolamento Aste prevede che il sistema di aste sia armonizzato a livello europeo. L'obiettivo è garantire una maggiore trasparenza e semplicità nel sistema di assegnazione delle quote e favorire maggiore efficienza nella formazione del prezzo. Tale regolamento prevede quindi la selezione di una piattaforma d’asta comune europea, sulla quale sono messe all’asta le quote degli Stati Membri che ne fanno parte (mentre alcuni Stati Membri hanno optato per una propria piattaforma), e la selezione di un “sorvegliante unico d’asta” che ha il compito di monitorare l’andamento delle aste su tutte le piattaforme europee.

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2. La piattaforma comune d’asta e le piattaforme "opt out"

Attraverso la procedura di appalto congiunto, Joint Procurement Agreement - JPA, che ha visto uniti gli Stati Membri e la Commissione Europea, è stata selezionata la piattaforma comune per le aste per la maggior parte degli Stati Membri. Tale piattaforma è EEX - European Energy Exchange ed è gestita attraverso il Joint Procurement Steering Committee responsabile delle questioni di indirizzo dell’azione della piattaforma comune e di cui fanno parte tutti gli Stati Membri che hanno aderito a tale piattaforma.

Alcuni Stati Membri (Germania, Regno Unito e Polonia) hanno invece deciso di selezionare la propria piattaforma d’asta cosiddetta “opt out”. EEX è stata selezionata come piattaforma d’asta dalla Germania, la scelta del Regno Unito è ricaduta su ICE - InterContinental Exchange, mentre la Polonia deve ancora ultimare la procedura di selezione e aderisce temporaneamente alla piattaforma comune.

Possono partecipare direttamente alle aste sulle diverse piattaforme i soggetti che siano legittimati a norma dell'articolo 15 del Regolamento Aste e ne facciano richiesta secondo le modalità di ciascuna piattaforma. Ulteriori informazioni specifiche sull’accesso alle aste sono disponibili anche sui siti delle singole piattaforme:

I report sulle aste che si sono svolte sulle diverse piattaforme sono disponibili sul sito della Commissione Europea al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm

I calendari delle aste future, insieme ad altre informazioni utili sulle singole aste, sono invece disponibili sul sito delle rispettive piattaforme ai seguenti link:

 

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3. Il sorvegliante unico d’asta

A completare il quadro istituzionale del sistema delle aste interverrà in tempi brevi anche la figura del sorvegliante unico d’asta, prevista dall’articolo 24 del Regolamento Aste.

Tale soggetto sarà designato sulla base di una procedura di appalto congiunta condotta da Commissione e Stati membri, simile a quella della piattaforma comune, ma che coinvolgerà tutti gli Stati Membri poiché tale sorvegliante d’asta avrà competenza su tutte le piattaforme europee.

Tra le funzioni del sorvegliante unico d’asta: esso vigila e riferisce sul corretto svolgimento delle aste con particolare riguardo a a) accesso equo e pubblico; b) trasparenza; c) definizione del prezzo; d) aspetti tecnici e operativi e presenta agli Stati membri e alla Commissione una relazione annuale consolidata comprendente inoltre ad esempio eventuali inosservanze del contratto di designazione della piattaforma; eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali o abusi di mercato; gli eventuali effetti delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme sul mercato secondario; eventuali raccomandazioni etc.

Tali report, o ulteriori report ad hoc su tematiche specifiche, saranno pubblicati sul sito della Commissione Europea.

Per richiedere informazioni sulle aste ETS è possibile inviare una mail avente oggetto “Aste ETS” al seguente indirizzo di posta elettronica: ets@mase.gov.it .

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4. I proventi delle aste ETS

Il Decreto Legislativo 30/2013 e s.m.i., prevede che almeno la metà dei proventi delle aste degli impianti stazionari, e la totalità dei proventi da quote del settore aviazione, sia impiegata per:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.

Per consultare i report sull’utilizzo dei proventi delle aste in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento 525/13 si può visitare il sito:
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/698/legislation

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Ultimo aggiornamento: 04 novembre 2015

 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021