IL PIANO NAZIONALE AMIANTO: STATO DI ATTUAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE

Books - Germany - Xlucas's

La Legge 426/98 ed il D.M. 468/01 e sue successive integrazioni hanno individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria.

I SIN con problemi connessi al rischio amianto sono Broni - Fibronit (PV), Priolo - Eternit Siciliana (SR), Casale Monferrato - Eternit, Balangero - Cava Monte S. Vittore (TO), Napoli Bagnoli - Eternit, Tito- ex Liquichimica (PO), Bari - Fibronit, Biancavilla - Cave Monte Calvario (CT), Emarese - Cave di Pietra (AO) ed Officina Grande Riparazione ETR di Bologna.

Nel corso del 2020, la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MITE, mediante specifico gruppo di lavoro, istituito con Decreto del Dipartimento n. 48 del 30 marzo 2020, ha avviato i lavori finalizzati all'aggiornamento delle norme tecniche in materia di bonifica di siti contaminati contenute negli allegati al Titolo Quinto della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive, tra cui rientrano anche proposte di modifica relativamente alla tematica dell'amianto.

Inoltre, attraverso la Legge 93/2001 e il relativo D.M. 101/2003, è stata posta in capo al MITE la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto “Piano Nazionale Amianto”. Ai fini della mappatura, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al MITE i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno.

Le modalità di esecuzione della mappatura sono state concordate e definite a livello nazionale con le stesse Regioni e Province autonome che hanno creato un apposito Gruppo Interregionale Sanità ed Ambiente.

Ai fini della mappatura è stata predisposta da INAIL, su apposita convenzione con il MITE, una Banca Dati Amianto.

Nella Banca Dati Amianto rientrano circa 108.000 siti interessati dalla presenza di amianto.

La Banca Dati Amianto, pertanto, non consente una copertura omogenea del territorio nazionale. Inoltre, i dati raccolti necessitano di ulteriori verifiche in quanto le Regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei. A titolo indicativo, si osserva che circa il 55% dei dati è riconducibile a due sole regioni, Piemonte e Marche.

Inoltre, moltissime aree di impianto particolarmente rilevanti in termini di necessità di intervento, quali, ad esempio, lo stabilimento ex Isochimica di Avellino o l'ex stabilimento Cemamit a Ferentino (FR), non rientrano tra i dati censiti.

Il Ministero della Transizione Ecologica, pertanto, sta verificando e aggiornando i dati contenuti nella Banca Dati Amianto al fine di garantire la congruenza dei dati censiti con le informazioni ad oggi disponibili, quali quelle derivanti da rilevazioni aerofotogrammetriche, effettuate per l'identificazione delle coperture in cemento amianto in alcune regioni.

All'esito della verifica dei dati, sarà possibile identificare i siti a maggiore rischio e assicurare una programmazione dei necessari interventi.

Ad oggi, sono stati verificati i dati per le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Trento e Bolzano, Friuli Venezia - Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia - Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Per quanto attiene alla mappatura, originariamente prevista solo per alcune province pilota, si fa, inoltre, presente che, nel corso del 2020 la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MITE ha lavorato al fine di garantire le risorse finanziarie da utilizzare per le attività di mappatura sull'intero territorio nazionale. Sono state, inoltre, stipulate apposite convenzioni allo scopo di garantire il completamento del quadro delle rilevazioni satellitari nonché a darne rilevanza attraverso uno specifico database.

 

Le informazioni disponibili potranno essere incrociate anche con ulteriori iniziative di raccolta dati in corso. In particolare, il Ministero della Salute ha avviato le attività di perfezionamento di un Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante il modello unificato dello schema di relazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257 concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto. L'informatizzazione richiesta, mediante portali dedicati, interesserà l'intero processo di bonifica, dalla presentazione del Piano di Lavoro alla relazione riassuntiva annuale prevista dall'art 9 della legge 257/92. Tale procedura ha già superato la fase sperimentale in due Regioni (Lazio e Toscana).

L'Accordo, in corso di perfezionamento, contempla anche, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 14.05.1996, azioni mirate alla qualificazione dei laboratori qualità dei laboratori pubblici e privati che si occupano di analisi amianto.

 

In funzione dei dati risultanti dalla mappatura e dai finanziamenti disponibili, devono essere individuati i casi caratterizzati da più diffusa rilevanza sociale e ambientale (ad esempio scuole, caserme e ospedali in contesto urbano) su cui avviare prioritariamente l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria, l'azione di Messa in Sicurezza e di bonifica.

Per quanto attiene l'aggiornamento dell'infrastruttura “Infoamianto P.A.”, sono in corso apposite interlocuzioni con le Regioni al fine di addivenire ad una omogenizzazione dei dati attualmente in possesso delle singole regioni, al fine di consentirne il convogliamento in un’unica piattaforma web dedicata alla presentazione della progettazione degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto.

Le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi, previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso, a causa dell'alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo. Consistono in:

  • rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali;
  • incapsulamento;
  • confinamento.

 

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale è sempre più problematico per la difficoltà a rendere sostenibile la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l'adeguamento alla nuova normativa.

 

Il Piano Nazionale Amianto evidenzia "la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da un lato, è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall'altro è necessario superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti".

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 luglio 2004 n.248, recante "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto (principalmente. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato.

Il reperimento delle risorse finanziarie deve essere coadiuvato da interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica. Il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, all'articolo 11, al fine di avviare concrete politiche di smaltimento, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto. Tale detrazione copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro. La detrazione del 50 per cento per la bonifica amianto è stata applicata nel periodo 23 giugno 2012 - 30 dicembre 2013.

Il sistema ha fornito ottimi risultati in quelle Regioni che lo hanno praticato. Quindi, sarebbe necessario ripristinare gli extra - incentivi per la sostituzione dell'eternit con il fotovoltaico tra gli strumenti per finanziare e accelerare le bonifiche, uno strumento che ha favorito la rimozione di oltre 20 milioni di metri quadrati di eternit dai tetti e all'installazione di 2.159 megawatt da fonti energetiche pulite e rinnovabili; Essenziale è poi la definizione di un "Prezziario Ufficiale" per le attività di rimozione e bonifica dell'amianto anche al fine di garantire omogeneità di intervento su tutto il territorio nazionale.

 

È già stato evidenziato come, sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento, si registra una grave insufficienza nell'offerta di discariche/siti di stoccaggio per amianto e materiali contenenti amianto.

Per risolvere questo problema, è necessario che la pianificazione regionale sia maggiormente vincolata per quanto riguarda l'obbligo di localizzare con precisione i siti di discarica di amianto in relazione al fabbisogno programmato. Le discariche di amianto, in carenza di opzioni alternative di gestione, potrebbero anche essere disciplinate come impianti di rilevanza nazionale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

 

Occorre un intervento legislativo volto a favorire l'autorizzazione di nuovi siti dedicati allo smaltimento, anche mediante l'impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la riqualificazione di dette aree. Esistono esempi recentissimi di Comuni che hanno accettato, a fronte di misure compensative, discariche per amianto sul proprio territorio, da loro stessi gestite e controllate.

A livello nazionale, potrebbe essere favorita la cosiddetta "Micro raccolta", già adottata in numerosi Comuni e Province, attraverso le Aziende Municipalizzate, per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (Comunali o consortili).

La semplificazione del conferimento per lo smaltimento da parte di privati cittadini di limitate quantità di materiali contenenti amianto e di rifiuti di amianto a soggetti autorizzati può garantire una corretta e sicura gestione di tali materiali di scarto, limitando se non addirittura eliminando il diffuso fenomeno degli abbandoni incontrollati.

 

In data 14 marzo 2013, il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sui rischi per la salute legati all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente. Si tratta di un importante atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto. Nella Risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda. La risoluzione raccomanda inoltre "per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di amianto, l'adozione di misure - con il consenso dei cittadini interessati - volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica".

Quindi, è necessario avviare, in alternativa al ricorso al conferimento in discarica per amianto, con adeguata incentivazione, lo sviluppo di tecniche mirate all'inertizzazione dell'amianto. In particolare:

  1. sviluppo delle tecniche di inertizzazione a costi sostenibili. A tale riguardo, si ricorda che, per i "Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo - chimica dell'amianto" e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n. 248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia;
  2. sviluppo delle tecniche di analisi, protezione e bonifica dalle fibrille (microfibre);
  3. sviluppo delle tecniche analitiche di laboratorio per l'analisi dei campioni di suolo potenzialmente contaminati da amianto nonché per l'individuazione dei limiti ammissibili nei suoli e nelle acque con particolare riferimento agli impianti di distribuzione dell'acqua potabile;
  4. predisposizione di linee guida tecniche per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali in opera.

 

Decreti di Bonifica amianto

> Approvazione del decreto n. 209 del 05 novembre 2021

> Approvazione del decreto n. 150 del 13 settembre 2021

> Approvazione del decreto n. 307/STA del 1 agosto 2019

> Approvazione del decreto n. 180/STA del 17 aprile 2018 di integrazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto

> Approvazione del decreto n.146 del 27/03/2018 di integrazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

> Approvazione del decreto n.43 di integrazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici

> Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

> Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici

 

Mappatura amianto

> Stato dell'aggiornamento della mappatura amianto 2021, anno di rilevazione 2020

> Mappatura amianto 2021, anno di rilevazione 2020
La mappatura è stata predisposta secondo modalità e criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 recante "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.". Per ragioni di completezza, a questa sono stati aggiunti dati provenienti da rilevazione fotogrammetrica o segnalazioni provenienti da enti o dalle forze dell'ordine.I Siti di Interesse Nazionale di cui all'art. 252 del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. , sono oggetto di altra mappatura disponibile al seguente link: "Mappatura dei Siti di Interesse Nazionale".

> Stato delle bonifiche dei siti contaminati da amianto

> Impianti industriali attivi o dismessi

> Mappatura amianto 2021, anno rilevazione 2020 - dati forniti dalle regioni ed inseriti nel data base.
Il MITE raccoglie i dati relativi agli aggiornamenti che le regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi del D.M. 101/2003. Il Data base aggiornato è pubblicato al presente link e contiene i dati editabili trasmessi dalle regioni distinti tra dati che contengono l'attribuzione del punteggio relativo alla categoria di rischio ai sensi del citato Decreto Ministeriale e dati che non contengono attribuzione di punteggio. Non sono oggetto di pubblicazione le informazioni sensibili trasmesse unitamente ai dati. Eventuali anomalie nei dati riportati riferibili a coordinate geografiche o altro possono essere segnalate al seguente indirizzo di posta elettronica amianto@mase.gov.it

> Mappatura amianto 2010 - dati forniti dalle regioni ed inseriti nel data base da INAIL.


Ultimo aggiornamento 01.03.2022