Modalità per le comunicazioni annuali delle emissioni dei grandi impianti di combustione

Comunicazione di dati relativi ai grandi impianti di combustione ai sensi della direttiva 2001/80/CE (articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).


 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede all'articolo 274, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/80/CE, che entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunichino all'ISPRA le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni.

 

Pertanto, entro il 31 maggio di ogni anno dovranno essere comunicati i dati relativi all'anno precedente.

 

Le modalità per l'effettuazione della comunicazione sono pubblicate sul sito dell'ISPRA all'indirizzo:

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/grandi-impianti-di-combustione

 

Si evidenzia che, conformemente alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione, anche gli impianti turbogas già autorizzati e funzionanti sono tenuti ad effettuare la comunicazione. Tali impianti sono infatti esclusi dal campo di applicazione della direttiva ad eccezione delle disposizioni riguardanti i guasti (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva), le modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di impianti di combustione (allegato VIII, parte A della direttiva) e la determinazione delle emissioni totali annue degli impianti di combustione (allegato VIII, parte B della direttiva).


Ultimo aggiornamento 13.05.2022