LA NUOVA DIRETTIVA ETS 2018/410/UE – Emission Trading System nel periodo 2021-2030

Dopo due anni e mezzo di negoziati condotti per l’Italia dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il 19 Marzo 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva 2018/410/UE, che stabilisce il funzionamento dell’Emissions Trading System europeo (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030).

Il Quadro per il clima e l’energia 2030 prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni nel territorio dell’Unione Europea di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43%, rispetto al 2005, comportando una necessaria riforma dell’EU-ETS per poter adempiere agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

Il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha condotto un’analisi approfondita della proposta legislativa e ha fornito una posizione nazionale, concordata a livello interministeriale, anche attraverso emendamenti riguardanti aspetti specifici, tenendo in ogni caso conto della sostenibilità ambientale, economica e finanziaria.

Le principali novità di quest’ultima revisione della Direttiva possono essere così riassunte:

  • il volume totale di emissioni si riduce annualmente del 2,2% (Fattore Lineare di Riduzione);
  • la percentuale di quote da mettere all'asta viene fissata pari al 57% del totale, con una riduzione condizionata fino al 3%, qualora si ricorra al fattore di correzione transettoriale;
  • introduzione di nuove norme per il calcolo dell’assegnazione gratuita in funzione della livello di attività, così come l’aggiornamento dei benchmark di riferimento per il calcolo delle assegnazioni;
  • conferma dell’assegnazione totalmente gratuita ai settori rientranti nella nuova lista del “carbon leakage” diretto ossia esposti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni, mentre per gli altri settori la percentuale dell’assegnazione viene fissata al 30%, con la graduale riduzione fino all’eliminazione a partire dal 2026, ad eccezione del teleriscaldamento;
  • costituzione della riserva per i nuovi entranti attraverso le quote inutilizzate nel periodo 2013-2020 e 200 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato;
  • temporaneo raddoppio, fino alla fine del 2023, del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato e cancellazione, a partire dal 2023, delle quote presenti nella riserva al di sopra del numero di quote messe all’asta nell’anno precedente, fatta salva la revisione della Decisione UE/2015/1814;
  • introduzione di un massimale, seppur non obbligatorio, per le compensazioni alle industrie più energivore dei costi ‘indiretti’ derivanti dalla applicazione dell’EU-ETS (cd. carbon leakage indiretto) che consente l’utilizzo dei proventi d’asta non destinati a finalità ambientali, in misura pari al 25%, in linea comunque con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato;
  • istituzione dell’ Innovation Fund a favore di progetti dimostrativi di tecnologie innovative anche a innovazioni industriali pionieristiche.
     

SETTORE AEREORegolamento (UE) 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

Nel corso del 2017, è stato discusso e approvato il Regolamento (UE) 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante la modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione - già introdotti con il Regolamento 421/2014 - ai soli voli intra EEA (European Economic Area), e definire una serie di attività per preparare l’entrata in vigore del meccanismo globale di stabilizzazione delle emissioni di CO2 adottato in sede ICAO, il CORSIA.

L’Italia ha già aderito al meccanismo globale per la stabilizzazione delle emissioni di CO2, come gli altri Stati EU, in modo che il settore aviazione a livello globale possa fornire il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi.

Il Regolamento approvato, oltre che rispondere all’esigenza primaria di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione, è stato articolato in modo da non compromettere il negoziato in corso a livello internazionale, né il futuro della regolamentazione delle emissioni di gas a effetto serra sul settore aereo.

Si segnala, inoltre, che il testo del Regolamento include una clausola di salvaguardia a tutela dell’integrità ambientale del sistema di scambio delle quote di emissione, potenzialmente minacciata dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

 

 


Ultimo aggiornamento 14.05.2018