Il principio DNSH nelle misure PNRR a titolarità del MASE

 

Tutte le misure finanziate con il PNRR devono essere coerenti con il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente, noto come principio DNSH cioè "Do No Significant Harm". Tale principio, volto a orientare gli investimenti verso tecnologie più sostenibili, si traduce in una serie di prescrizioni da  rispettare nell’attuazione delle misure. Per approfondire:

 

COS'È IL PRINCIPIO DNSH

IL PRINCIPIO DNSH NEL PNRR

LA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS

NORMATIVA E GLOSSARIO

 

In evidenza: SUPPORTO DNSH AI SOGGETTI ATTUATORI

La DG Coordinamento e Gestione Progetti dell’Unità di Missione PNRR del MASE, nell’ambito delle attività di supporto tecnico, mette a disposizione una casella mail dedicata ai quesiti DNSH per le misure PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In caso di dubbi legati al rispetto del DNSH, i soggetti attuatori o beneficiari finali di tali misure, possono scrivere al seguente indirizzo mail:

supportodnsh@mase.gov.it 

avendo cura di specificare, insieme al quesito posto:

- denominazione e qualifica del richiedente (ad es. Comune di …, Soggetto Attuatore);

- investimento/riforma a cui si riferisce il quesito DNSH (ad es. M2C1 3.1 Isole Verdi);

- fase in cui ci si trova ad operare (ad es. selezione dei progetti);

- contatto mail del richiedente.

 

FAQ DNSH

Intervento M2C4 I4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione

D: A seguito della recente riprogrammazione del PNRR approvata con la nuova CID (Decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE), sono state apportate modifiche sostanziali alla misura M2C4 I.4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”?

R: In seguito alla riprogrammazione del PNRR, per la misura M2C4 I4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, è stata prevista espressamente la non ammissibilità dell’incenerimento dei fanghi di depurazione ed è stata eliminata la necessità che gli interventi afferenti a detta misura siano conformi ai requisiti pertinenti di cui alla nota 11 dell’Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241, recante “Metodologia di controllo del clima”.

Con riferimento a detta ultima modifica, si precisa che la nota 11, relativa a valori target di efficienza energetica degli impianti di depurazione, è associata nel citato Allegato VI al campo di intervento 041bis, ovvero “Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica”, con tagging climatico al 40% e tagging ambientale al 100%.

L’eliminazione del riferimento alla nota 11 presente nella nuova CID comporta pertanto che la misura sia ora associata al campo di intervento “041-Raccolta e trattamento delle acque reflue”, con tagging climatico allo 0% e tagging ambientale al 100%.

In conseguenza di ciò, la misura in questione, con riferimento all’obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici”, passa dal Regime 1 (contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici) al Regime 2 (mero rispetto del principio “DNSH”).

Per detto Regime 2, occorrerà seguire le indicazioni fornite dalla scheda tecnica 24 della Guida Operativa DNSH di cui alla circolare MEF-RGS n. 33/2022 e s.m.i.: in particolare, con riferimento all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, occorrerà effettuare annualmente una “valutazione delle emissioni dirette di gas serra del sistema delle acque reflue centralizzato, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento”. Si rinvia alla scheda tecnica per alcune esemplificazioni circa la metodologia da adottare ai fini della valutazione.

 
 

Ultimo aggiornamento 14.02.2024