Il campo di applicazione del sistema ETS per il III periodo (2013 - 2020) per gli impianti stazionari

 

Indice


1. Il campo di applicazione del sistema ETS per il III periodo (2013 - 2020) per gli impianti stazionari
2. Documenti di riferimento
3. Esclusione dal campo di applicazione per gli inceneritori


 

1. Il campo di applicazione del sistema ETS per il III periodo (2013 - 2020) per gli impianti stazionari

La direttiva 2009/29/CE (pdf, 1.070 MB) che modifica la direttiva 2003/87/CE (pdf, 148 KB), ha esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra. La direttiva 2009/29/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano recepito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (pdf, 4.931 MB), come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n.111 (pdf, 1.638 MB).

Ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato I della direttiva 2009/29/CE, sono ricompresi nel campo di applicazione “Emissions Trading” tutti i tipi di unità, ed in particolare:

  • caldaie;
  • bruciatori;
  • turbine;
  • riscaldatori;
  • altiforni;
  • inceneritori;
  • forni vari;
  • essiccatoi;
  • motori;
  • pile a combustibile;
  • unità di “chemical looping combustion”;
  • torce;
  • post-combustori termici o catalitici.

Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:

  • Potenza termica installata di 20 MW;
  • Capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.

 

Nel caso in cui nell’impianto siano svolte due o più attività per il quale la soglia minima sia individuata in maniera differente l’una dall’altra, per la verifica dell’inclusione si dovrà verificare:

  • se entrambe le soglie vengono superate, allora la soglia non espressa come potenza termica nominale totale ha la precedenza sull’altra, e l’impianto viene incluso nell’ETS come facente capo all’attività corrispondente alla soglia;
  • se solo una delle soglie di capacità viene superata l’impianto è incluso nell’ ETS come facente parte della relativa attività;
  • se nessuna delle soglie viene superata allora l’impianto non è incluso nell’ ETS.

 

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt, non devono essere prese in considerazione le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

Tuttavia qualora a seguito della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt risulti che l’impianto ricada nel campo di applicazione, è tenuto comunque al monitoraggio e alla rendicontazione delle emissioni di CO2 provenienti dalle unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e dalle unità che utilizzano esclusivamente biomassa.

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2. Documenti di riferimento

Al fine di agevolare la verifica del campo di applicazione la Commissione ha predisposto la seguente linea-guida:

Si raccomanda la lettura della documentazione disponibile. Quesiti specifici possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: ras.consultazioni@mase.gov.it.

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3. Esclusione dal campo di applicazione per gli inceneritori

L’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30/2013 e s.m.i., prevede l’esclusione dal campo di applicazione di tutti gli impianti di incenerimento che trattino annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:

  • a) Rifiuti urbani;
  • b) Rifiuti pericolosi;
  • c) Rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

Il Comitato, con la delibera 21/2013 (pdf, 155 KB), ha approvato il modello per la comunicazione dei dati sull’incenerimento dei rifiuti (xls, 82 KB).

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, nonché accompagnato da un attestato di verifica rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi dell’articolo 35 del decreto, dovrà essere inviato al Comitato per l’approvazione agli indirizzi e-mail Ras.autorizzazione-et@mase.gov.it e inceneritori.ets@mise.gov.it entro le h. 12:00 del 31 ottobre 2013, indicando nell’oggetto dell’e-mail “Impianto XXXXXXX, comunicazione incenerimento rifiuti”, dove con xxxx si intende il nome dell’impianto.

Nel caso in cui fosse necessario allegare alla comunicazione di cui sopra ulteriori evidenze documentali, si richiede di includere i file in cartelle in formato.zip di dimensioni non superiori ai 5MB (utilizzando, se necessario, più di una e-mail).

Informazioni in merito ai verificatori possono essere reperite alla pagina Verifica delle emissioni di gas serra e accreditamento dei verificatori.

In data 14 ottobre il Comitato ha pubblicato le seguenti Domande e Risposte – FAQ (pdf, 80 KB) in merito alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati e la verifica dello stesso. Inoltre, è stato predisposto un modello per la dichiarazione sostitutiva (doc, 30 KB) per i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Il Comitato ha approvato la Delibera 28/2013 (pdf, 44 KB), nel quale è riportato l’elenco degli inceneritori esclusi dal campo di applicazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

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Ultimo aggiornamento 30.08.2021