Sostanze chimiche pericolose: sostanze di diversa origine, prodotte mediante processi industriali o presenti allo stato naturale, le sostanze chimiche pericolose e non pericolose trovano impiego nella maggior parte dei settori produttivi (settore tessile, automobilistico, elettronico, alimentare, ecc.). Le sostanze chimiche sono classificate pericolose quando presentano proprietà intrinseche tali da costituire una fonte di "pericolo potenziale" per l'uomo e per l'ambiente (infiammabilità, tossicità per l'uomo, ecotossicità, bioaccumulabilità, ecc.).


Le sostanze chimiche sono utilizzate in numerose attività industriali (settore farmaceutico, tessile, automobilistico, alimentare, ecc.) e contribuiscono in modo determinante al benessere economico e sociale dell'Unione Europea e di molti Paesi extraeuropei.
Con una quota del 31% del fatturato mondiale, l'industria chimica europea si colloca al primo posto nella produzione mondiale di sostanze chimiche: si stima che solo in Europa siano commercializzate 30.000 diverse sostanze in quantità superiori ad una tonnellata all'anno, tra cui 2.500 in quantità superiori a 1000 tonnellate per anno (fonte: Commissione Europea, 2001).
D'altra parte, il numero particolarmente elevato di sostanze chimiche presenti nell'ambiente desta preoccupazione nella comunità civile, scientifica e amministrativa, soprattutto in relazione alle conoscenze acquisite nel corso degli ultimi decenni sui danni che esse possono arrecare alla salute umana e all'ambiente.

La prima regolamentazione comunitaria in materia di sostanze chimiche risale al 1967, quando, con la direttiva "quadro" 67/548/CEE, sono state stabilite disposizioni comuni per l'armonizzazione delle norme legislative in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
Nel corso degli ultimi decenni, sono state approvate diverse "modifiche" della direttiva 67/548/CEE (8 direttive del Consiglio) e numerosi "adeguamenti" al progresso tecnico (29 direttive della Commissione) che hanno consentito di migliorare e aggiornare le strategie di controllo dei pericoli delle sostanze chimiche in commercio.
Particolarmente significativo è stato l'avvio, nel 1981, di un sistema di "notifica" per le cosiddette nuove sostanze (le sostanze immesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981), con l'introduzione dell'obbligo per le imprese di fornire alle autorità nazionali una serie di informazioni relative alle caratteristiche di pericolosità di ciascuna sostanza, compresa una proposta di classificazione, etichettatura ed imballaggio.
Da quella data, sono state notificate nel territorio dell'Unione Europa oltre 3000 "nuove" sostanze: le informazioni relative a queste sostanze possono essere consultate nell'elenco europeo delle sostanze chimiche notificate - ELINCS -European chemicals bureau.

Dopo circa un decennio dall'avvio del sistema di notifica obbligatoria, con la direttiva 92/32/CEE (VIIº modifica della 67/548/CEE) sono stati riveduti i criteri di classificazione delle sostanze e sono stati introdotti, tra l'altro, criteri per la classificazione delle sostanze "pericolose per l'ambiente".
Con il recepimento in Italia di questa direttiva (decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52), il Ministero dell'ambiente ha acquisito competenze specifiche per quanto concerne la valutazione del rischio delle sostanze pericolose. In particolare, gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo prevedono che il Ministero partecipi alle attività degli organi interministeriali (Commissione consultiva presso il Ministero della salute e Unità di notifica delle sostanze chimiche presso l'Istituto Superiore di Sanità) per l'assunzione delle decisioni riguardanti le sostanze pericolose.

Per completare il quadro degli strumenti legislativi adottati a livello europeo per la gestione del rischio delle sostanze chimiche, è necessario richiamare inoltre le seguenti disposizioni di base:

  • la direttiva 76/769/CEE: stabilisce procedure per l'adozione di provvedimenti di restrizione da applicare ad una sostanza o ad un preparato nel caso in cui sia prevedibile un rischio "non accettabile" per l'uomo o per l'ambiente. Le sostanze sottoposte a restrizioni o divieti sono circa un migliaio, di cui oltre 800 classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria 1 e 2);
  • la direttiva 99/45/CE recepita con decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65: sostituisce la precedente direttiva 88/379/CEE, riguardante l'armonizzazione delle norme in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi (i "preparati" sono miscele o soluzioni di due o più sostanze). Con questa direttiva sono stati, tra l'altro, introdotti criteri per la classificazione dei preparati "pericolosi per l'ambiente";
  • il regolamento (CEE) 793/93: stabilisce un programma di valutazione e controllo dei rischi delle sostanze "esistenti" ovvero le sostanze già presenti sul mercato comunitario prima del 18 settembre 1981. Si tratta di circa 100.000 sostanze elencate nell'Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti - EINECS - European chemicals bureau. Sulla base del regolamento 793/93, la Commissione e gli Stati membri, in accordo con i produttori europei, sono impegnati a realizzare un programma di valutazione del rischio di un gruppo di sostanze considerate "prioritarie" (141 sostanze).

 

I più recenti sviluppi della politica europea in materia di sostanze chimiche risalgono alla presentazione, nel 2001, del Libro Bianco della Commissione europea sulla "strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche", le cui prospettive ed azioni sono state accolte dal Consiglio e dal Parlamento Europeo.
Il Libro bianco parte dalla constatazione che sul mercato europeo sono prodotte o importate migliaia di sostanze di cui non si conoscono ancora le proprietà tossicologiche e/o ambientali e che, pertanto, la conoscenza del rischio associato al loro uso costituisce oggi un'esigenza primaria.

Per fare fronte a tale carenza di conoscenze, la strategia indicata nel Libro Bianco prevede l'adozione di un sistema unico di gestione delle sostanze "nuove" ed "esistenti" denominato REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) e l'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il sistema REACH stabilisce l'obbligo di registrazione per tutte le sostanze prodotte in quantità superiori ad 1 tonnellata/anno, sulla base di dati minimi forniti dalle industrie produttrici e/o importatrici. Per le sostanze la cui produzione supera le 100 tonnellate/anno, oltre alla registrazione, è prevista una specifica valutazione del rischio sulla base di studi supplementari. Infine, per le sostanze che presentano particolari pericoli per anno è prevista una specifica autorizzazione esclusivamente per gli usi per i quali siano dimostrati rischi "accettabili".

Nell'ottobre del 2003 la Commissione europea, sulla base delle indicazioni raccolte a seguito della consultazione sul Libro bianco, ha infine presentato una proposta legislativa - proposta di regolamento COM (2003) 644 - attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento Europeo per l'adozione di un nuovo sistema di valutazione e gestione dei rischi delle sostanze chimiche. Vai alla proposta!

 


Ultimo aggiornamento 01.10.2013