Compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM 22 novembre 2007)

Allegato I punto 1.3 del DM 22 novembre 2007

Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura in particolare:

  • la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e restrizione (titolo VIII);
     
  • la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento e, in particolare, degli allegati I, IV e V nonchè dell'allegato XIII sulle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
     
  • la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;
     
  • la definizione, in accordo con il Ministero della salute, di iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;
     
  • lo sviluppo di attività di ricerca, con il supporto dell'APAT e del CSC, volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nonchè di iniziative volte ad integrare le conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;
     
  • lo sviluppo, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi dell'art. 123 del regolamento, anche con il coinvolgimento di associazioni di consumatori e ambientaliste;
     
  • la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di iniziative di formazione e per l'adeguamento dell'offerta formativa delle università italiane;
     
  • assicura la partecipazione all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
     
  • la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche dati già esistenti.

 


Ultimo aggiornamento 26.09.2013