Attività per le quali è richiesta l'iscrizione

 Chi deve iscriversi


Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/97 (modificato dalla legge 426/98) hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:

  • le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;
  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • le imprese di commercio ed intermediazione dei rifiuti;
  • le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
  • le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Inoltre, l'articolo 30 prevede l'iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti:

  • aziende speciali, Consorzi e società costituite ai sensi della legge 142/1990 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti (art. 30, comma 10);
  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dalle norme di attuazione degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 (art. 30, commi 16 e 16 bis).

L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni. Per l'iscrizione con "procedura semplificata" la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio per le attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione di impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del Dlgs 22/97. 

A seconda del tipo e della dimensione dell'attività le imprese possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie, e relative classi, individuate dagli articoli 8 e 9 del Regolamento. 

 

I requisiti soggettivi


L' articolo 10 del Regolamento prevede che le imprese sono iscritte all'Albo:

  • nella persona del titolare nel caso di impresa individuale;
  • nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
  • nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Tali soggetti debbono essere in possesso dei "requisiti morali", requisiti che si dimostrano mediante l'assenza di determinate condanne nel casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa. 

Le condanne ostative all'iscrizione sono distinte in:

  • condanne non inferiori ad 1 anno di reclusione per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o per delitti in materia tributaria;
  • condanne non inferiori a 2 anni di reclusione per qualunque delitto non colposo;
  • condanne a pena detentiva per reati ambientali.

Le suindicate condanne debbono essere passate in giudicato, e non possono essere prese in considerazione qualora sia intervenuta riabilitazione o sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 

In ordine al problema delle condanne a pena detentiva, giova ricordare che, qualora la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna stessa non è ostativa; infatti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante modifiche al sistema penale) "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva". 

Si deve invece tener conto delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 444 e 445 del C.p.p., che disciplinano il rito alternativo del "patteggiamento". Infatti, l'articolo 10 non fa riferimento ad un avvenuto accertamento di responsabilità, ma al fatto che il richiedente abbia subito una condanna. Per lo stesso motivo si deve tener conto delle condanne, anche quando vi sia stata una modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione quale, per esempio, l'affidamento sociale. 

Oltre al non aver subito le citate condanne, l'articolo 10 prevede che il legale rappresentante dell'impresa (titolare, socio amministratore, accomandatario amministratore munito di rappresentanza) sia:

  • cittadino italiano o cittadino di Stato membro della UE o di Stati che riconoscono analogo diritto ai cittadini italiani;
  • domiciliato, residente o abbia sede o stabile organizzazione in Italia;
  • iscritto al Registro imprese o ad analogo registro professionale dello Stato di residenza.

Le ditte individuali si iscriveranno al Registro delle imprese a seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo:

  • non in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo;
  • non in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
  • in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
  • non sottoposto a misure di prevenzione ai sensi delle norme cosiddette antimafia;
  • non gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione.

Il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di cui ai punti 5, 7 e 8 - nonché l'assenza delle sopraccitate condanne - riguardano anche il responsabile tecnico delle imprese. L'articolo 10, infine, prevede che l'impresa sia in possesso di determinati requisiti di capacità finanziaria e di idoneità tecnica, con particolare riferimento all'obbligo della dotazione di almeno un responsabile tecnico. 

L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria


L'articolo 11 del D.M.406/98 individua gli elementi che concorrono a formare i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dell'impresa. 

L'idoneità tecnica si configura attraverso i seguenti elementi:

  • Qualificazione professionale del responsabile tecnico. Al riguardo, va evidenziata l'importante innovazione introdotta dal nuovo Regolamento n. 406/98.

Come vedremo più avanti, i requisiti del responsabile tecnico sono stati fissati dalle disposizioni attuative del Dm 324/91, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'esperienza maturata nel settore. 

In aggiunta a tali parametri - che l'esperienza aveva dimostrato essere quantomeno limitativi o comunque non sufficienti a garantire una vera qualificazione dell'impresa - ora viene previsto che i requisiti del responsabile tecnico possano essere conseguiti mediante appositi corsi di formazione professionale;

  • disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria a svolgere l'attività per la quale si richiede l'iscrizione (mezzi d'opera, attrezzi, materiali, eccetera);
  • adeguata dotazione di personale;
  • eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale si richiede l'iscrizione o in ambiti affini.

Gli elementi mediante i quali può essere dimostrata la capacità finanziaria sono costituiti da idonee referenze bancarie e da vari documenti in grado di comprovare le potenzialità economico-finanziarie dell'impresa, quali:

  • il volume d'affari;
  • la capacità contributiva ai fini IVA;
  • il patrimonio;
  • i bilanci;
  • le certificazioni sull'attività svolta.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.M.406/98, Il Comitato nazionale ha stabilito, i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle varie categorie e relative classi nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici. 

In particolare, ha provveduto a deliberare i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5), delle imprese che svolgono le attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti (categoria 7), delle imprese che svolgono le attività di gestione di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10), di bonifica dei siti (cat. 9) e dei commercianti ed intermediari di rifiuti (categoria 8). 

Sono in corso di elaborazione i provvedimenti riguardanti i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi (categoria 6). Per queste ultime continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Smaltitori 21 aprile 1994, modificata con deliberazione 9 marzo 1995, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.M.406/98. 

Il responsabile tecnico


Tra gli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all'Albo, la figura del responsabile tecnico assume particolare rilievo. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.M.406/98, infatti, la qualificazione professionale del responsabile tecnico deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, dalla partecipazione ad appositi corsi di formazione.In sostanza, il Regolamento dell'Albo pone in forte evidenza la questione del livello professionale del responsabile tecnico: per conseguire tale livello professionale occorre che intervenga il concorso di più; fattori che devono riguardare sia la formazione teorica (titolo di studio o partecipazione ai corsi di formazione) sia la sfera operativa (esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione). Al responsabile tecnico, cioè, si richiede una preparazione assai complessa. Se si considera, inoltre, che il D.M.406/98 dispone che il responsabile tecnico debba essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il legale rappresentante dell'impresa, risulta evidente la previsione di una figura centrale, di un soggetto dotato di adeguata preparazione teorica e pratica nonché munito dei requisiti di "buona condotta", la cui presenza è ritenuta indispensabile per qualificare l'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo. 
In questo quadro, il Comitato nazionale dell'Albo ne ha definito le funzioni e le responsabilità. 

I requisiti delle imprese di trasporto dei rifiuti(categorie dalla 1 alla 5)


L'idoneità tecnica


Con deliberazione n. 2 del 17 dicembre 1998, l'idoneità tecnica delle imprese di trasporto è stata individuata nella dotazione di un numero minimo di veicoli e personale di cui l'impresa deve disporre. Con deliberazione n.2 del 21 febbraio 2001 (G.U.21 marzo 2001, n.67), il Comitato nazionale dell'Albo ha modificato la citata deliberazione n. 2 del 17 dicembre 1998 approvando nuove tabelle recanti le dotazioni di mezzi e personale richieste per lo svolgimento dell' attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonché dell'attività di spazzamento meccanizzato, in sostituzione delle tabelle approvate con deliberazione 17 dicembre 1998.L'articolo 12 del Dm 406/98 prevede la presentazione di una perizia dell'idoneità dei mezzi. 
Tale perizia può; essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine. I contenuti della perizia sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 del D.M.406/98, dal Comitato nazionale con deliberazione n.4 del 27 settembre 2000 (G.U.29 novembre 2000, n.179). 

La capacità finanziaria


La deliberazione del Comitato Nazionale 17 dicembre 1998, n. 2 stabilisce che il requisito di capacità finanziaria delle imprese di trasporto si intende soddisfatto con un importo di L. 100 milioni per il primo veicolo e di L. 5 milioni per ogni veicolo aggiuntivo. Le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 t. ovvero con portata non superiore a 3,5 t. devono comprovano il requisito di capacità finanziaria con un importo di L. 50 milioni per il primo veicolo e di L. 5 milioni per ogni veicolo aggiuntivo. La dimostrazione del requisito di capacità finanziaria può essere effettuata tramite la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 11 del Regolamento (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta), ovvero mediante l'esibizione di attestazione di affidamento bancario (rilasciata da Istituti di Credito o da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a L. 5 miliardi) pari all'importo richiesto. Tale attestazione deve essere conforme al modello allegato alla delibera del Comitato Nazionale. Per le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori sarà sufficiente presentare l'attestato dell'iscrizione a tale Albo. 
 

I requisiti per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi (categoria 6)


Per quanto riguarda l'attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi, i criteri relativi alla dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari delle imprese sono stati fissati dal Comitato Nazionale con deliberazione 21 aprile 1994 modificata con deliberazione 9 marzo 1995 (G.U. 7.4.1995, n. 82). 
Ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.M.406/98 , tale delibera, nell'attesa di un adeguamento al nuovo scenario normativo, risulta valida per l'iscrizione dei gestori di impianti di titolarità di terzi. 
 

I requisiti per la gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti (categoria 7)


Con deliberazione n.1 e del 1 febbraio 2000 (G.U.17 aprile 2000, n.90), il Comitato Nazionale ha provveduto ad individuare i criteri per l'iscrizione all'Albo dei gestori di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti (categoria d'iscrizione 7). 
Va subito detto che tale deliberazione non è operativa; infatti, l'articolo 4 del provvedimento precisa che l'efficacia dello stesso decorre dalla data di entrata in vigore dal decreto riguardante le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato dalle imprese iscritte all'Albo. Per la categoria in esame, come abbiamo visto, il decreto riguardante le garanzie finanziarie non è stato ancora emanato. 
 

I requisti dei commercianti e intermediari di rifiuti (categoria 8)


Con deliberazione n.3 del 4 aprile 2000 (G.U. 20 maggio 2000, n.116), il Comitato Nazionale dell'Albo ha fissato i requisiti ed i criteri per l'iscrizione nella categoria 8. Tali disposizioni riguardano le imprese che svolgono l'attività di commercio e di intermediazione di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attività. 
Ai sensi dell'articolo 3 della delibera, l'obbligo dell'iscrizione nella categoria 8 decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti riguardanti le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato dalle imprese che si iscrivono all'Albo. Da tale data, pertanto, decorrono i sessanta giorni previsti all'articolo 30, comma 8, del D.Lgs 22/97. 
 

Requisiti delle imprese che effettuano l'attività di bonifica di siti (categoria 9)


I requisiti per l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti sono stati fissati con deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15). Anche l'efficacia di tale deliberazione è subordinata all'entrata in vigore del decreto riguardante le garanzie finanziarie. 
 

Requisiti delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10)


I requisiti per l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto sono stati fissati con deliberazione n. 2 del 1 febbraio 2000 (G.U. 17 aprile 2000, n.90). Anche l'efficacia di tale deliberazione è subordinata all'entrata in vigore del decreto riguardante le garanzie finanziarie. 
Requisiti delle imprese che effettuano l'attività di bonifica di siti (categoria 9). I requisiti per l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti sono stati fissati con deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15). Anche l'efficacia di tale deliberazione è subordinata all'entrata in vigore del decreto riguardante le garanzie finanziarie.

 


Ultimo aggiornamento 27.09.2013