Ampliamenti sostanziali di capacità / riduzioni sostanziali di capacità

Indice


1. Ampliamento sostanziale di capacità
2. Riduzione sostanziale della capacità
3. Determinazione della data di avvio del funzionamento a seguito di una modifica
4. Modifiche alla natura e al funzionamento degli impianti


 

1. Ampliamento sostanziale di capacità

Il D.lgs. 30/2013 (pdf, 4.931 MB) (art. 3, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111 (pdf, 1.638 MB), definisce l’"ampliamento sostanziale di capacità" come aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta il verificarsi congiunto delle seguenti conseguenze:

  • si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; e
  • il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 % rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o
  • il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.

 

     1.1. Comunicazioni dovute in caso di ampliamento sostanziale di capacità

Nel caso in cui il gestore di un impianto preveda di apportare all’impianto da esso gestito un ampliamento sostanziale di capacità, deve darne informazione all’Autorità Nazionale Competente almeno 90 giorni prima della data in cui il gestore presume la modifica fisica abbia effetto (art. 16, comma 1 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i.attraverso il Portale ETS www.ets.minambiente.it.

Si ricorda che indipendentemente dal fatto che l’ampliamento della capacità risulti "sostanziale", il gestore è tenuto a trasmettere all’Autorità Nazionale Competente l’aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra sulla base delle modalità indicate alla pagina "Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo (2013-2020) per gli impianti stazionari" entro 30 giorni dalla data in cui l’ampliamento di capacità ha effetto.

     1.2. Effetti di un ampliamento sostanziale di capacità sull’assegnazione

Il D.lgs. 30/2013 e s.m.i., prevede la possibilità di attribuire un’assegnazione integrativa di quote a seguito di ampliamento sostanziale di capacità nel caso in cui:

  • Ampliamento sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica dopo il 30 giugno 2011;
  • Ampliamento sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica prima del 30 giugno 2011, ma per il quale non sia stato possibile individuare la capacità aggiunta - ai sensi della metodologia descritta nella sezione 6.4 delle Linee Guida n.2 - prima del 30 settembre 2011.

Nel caso in cui il gestore fosse interessato a ricevere un’integrazione dell’assegnazione, è tenuto ad avanzare all’Autorità Nazionale Competente apposita domanda entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento a seguito di una modifica, attraverso il Portale ETS www.ets.minambiente.it.

L’approvazione dell’assegnazione da parte dell’Autorità Nazionale Competente avviene con apposita deliberazione subordinata al nulla osta della Commissione Europea.

Per l’attestato rilasciato da un verificatore indipendente, si raccomanda di consultare la pagina relativa alla verifica delle emissioni di gas serra e accreditamento dei verificatori.

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2. Riduzione sostanziale della capacità

Secondo il D.lgs. 30/2013 (art. 26, comma 1) e s.m.i., si considera che un impianto sia stato oggetto di “riduzione sostanziale di capacità” nel caso di modifiche fisiche che determinino una riduzione sostanziale delle capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporti:

  • a) una riduzione del 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o
  • b) un livello di attività del sottoimpianto che ha subito la modifica che comporti una riduzione di assegnazione al sottoimpianto di oltre 50.000 quote di emissioni l’anno.

 

     2.1. Comunicazioni dovute in caso di riduzione sostanziale di capacità

Nel caso in cui il gestore di un impianto preveda di apportare all’impianto da esso gestito una riduzione sostanziale di capacità, deve darne informazione all’Autorità Nazionale Competente almeno 90 giorni prima della data in cui il gestore presume la modifica fisica abbia effetto (art. 16, comma 1 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i.) .

Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la riduzione sostanziale di capacità ha avuto effetto, il gestore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 26, comma 2 del D.lgs attraverso il Portale ETS http://​www.ets.minambiente.it.

Si ricorda infine che indipendentemente dal fatto che la riduzione della capacità risulti "sostanziale", il gestore è tenuto a trasmettere all’Autorità Nazionale Competente l’aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra sulla base delle modalità indicate alla pagina "Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo (2013-2020) per gli impianti stazionari" entro 30 giorni dalla data in cui la riduzione di capacità ha effetto.

Per l’attestato rilasciato da un verificatore indipendente, si raccomanda di consultare la pagina relativa alla verifica delle emissioni di gas serra e accreditamento dei verificatori.

     2.2. Effetti di una riduzione sostanziale di capacità sull’assegnazione

La riduzione sostanziale di capacità comporta la revisione dell’assegnazione dall’anno successivo all’anno solare nel quale si verifica l’avvio del funzionamento a seguito della modifica. Se l’inizio delle attività modificata avviene prima del 1 Gennaio 2013, allora l’assegnazione dovrà essere modificata a partire dal 2013.
La revisione dell’assegnazione è approvata con apposita deliberazione dell’Autorità Nazionale Competente previa acquisizione del nulla osta della Commissione Europea.

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3. Determinazione della data di avvio del funzionamento a seguito di una modifica

Per la corretta compilazione del "modulo NE&C" (xls, 2.4 MB) di richiesta di modifica dei quantitativiassegnati a titolo gratuito nonché per la modalità di determinazione della data relativa all’"avvio del funzionamento a seguito di una modifica" si raccomanda la consultazione della seguente Linea Guida:

Si consiglia inoltre la consultazione della seguente documentazione, elaborata come supporto alla compilazione del modulo NE&C:

 

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4. Modifiche alla natura e al funzionamento degli impianti

Qualora si preveda di apportare modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto il suo gestore ne da comunicazione al Comitato 90 giorni prima e comunque non oltre 31 dicembre di ogni anno delle suddette modifiche attraverso il modulo "ex art.16".

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Ultimo aggiornamento 09.12.2019